Presentazione

Gli interessi moratori, o di mora, maturano automaticamente in caso di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali. Anche nelle transazioni con i consumatori privati è previsto per legge un meccanismo simile all’interesse di mora, ma non va confuso con esso.

Non serve la “costituzione in mora” o l’intervento di un legale, questo è espressamente previsto legge.

Attenzione: con questo articolo non ho alcuna intenzione di incentivare il pericoloso “fai-da-te”, anzi, il mio obiettivo è solo diffondere la cultura finanziaria relativamente a quei meccanismi che coinvolgono quotidianamente l’impresa.

Il consulto di un professionista  è sempre da me consigliato.

Cosa sono gli interessi di mora

Gli interessi di mora si possono applicare alle somme dovute in caso di ritardo nel pagamento, questo grazie al recepimento della Direttiva comunitaria 2000/35/CE con il D. Lgs 231/2002.

Si applicano gli interessi moratori alle transazioni commerciali, cosiddetti rapporti B2B o Business to Business.

Per transazione commerciale s’intende un contratto tra imprese, o tra imprese e pubblica amministrazione, che comporti la consegna di merce o la prestazione di servizi in via esclusiva o prevalente contro il pagamento di un prezzo.

In questo contesto per impresa s’intende sia un’attività economica organizzata, sia un libero professionista ma anche un qualsiasi lavoro autonomo (grazie all’aggiornamento previsto nella Jobs act dei lavoratori autonomi del 2017 (art. 2 L. 81/2017).

Si sottolinea il fatto che tutte le transazioni commerciali così definite vengono assoggettate alla disciplina della mora automatica sono previste solo 2 specifiche esclusioni:

  1. Debiti oggetto di procedure concorsuali, anche se finalizzate alla ristrutturazione del debito;
  2. Pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti a tale scopo effettuati da un assicuratore.

Interessi di ritardato pagamento nei rapporti con i clienti privati

Per quanto riguarda invece i rapporti con i privati consumatori (B2C o Business to Consumer) si prevedono anche qui degli interessi convenzionali da corrispondere in caso di ritardato pagamento. In questo caso però si fa riferimento al tasso di interesse legale stabilito dal Codice civile all’art. 1284.

Questi sono interessi convenzionali che quindi si distinguono nella misura e nella legge di riferimento da quelli propriamente detti “moratori” e non vanno confusi. Anche nella misura essi differiscono infatti notevolmente.

Tasso di interesse legale vigente = 0,80 %

Decorrenza della mora automatica

L’automatismo è iniziato a partite dalle consegne di beni e dalle prestazioni di servizio concluse a decorrere dal 01.01.2013 ed è, ovviamente tutt’ora attivo.

Gli interessi moratori quindi iniziano a maturare a partire da giorno successivo della scadenza di pagamento senza la formale costituzione in mora.

Qual è la scadenza per il calcolo degli interessi di mora?

Ebbene distinguiamo due situazioni principali:

  1. È stata pattuita con il cliente una scadenza: È stato pattuito espressamente e per iscritto un termine di scadenza per il pagamento con il cliente. Che alla base ci sia un contratto o un ordine un patto deve essere riportato per iscritto, e sia chiaro, il contratto o l’ordine di riferimento non devo essere solo stampati ma anche firmati dal cliente.
  2. Non è stata pattuita una scadenza con il cliente: è da ricomprendere in questa casistica anche il caso in cui non ci siano prove scritte dell’accordo preso. In caso non siano stati previsti i termini di pagamento per iscritto rimane il riferimento dei 30 giorni a partire dal:
    1. Ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento;
    2. Data del ricevimento della merce o della prestazione del servizio: se non è certa la data di ricevimento della fattura o quando la data fattura/richiesta di pagamento è antecedente a questa;
    3. Data dell’accettazione o della verifica della conformità della merce ricevuta o dei servizi erogati se successiva al ricevimento della fattura/richiesta di pagamento. Questo caso si applica però quando l’accettazione o la verifica di conformità sono previste dalla legge o da un contratto fra le parti.

NOTA 1: A riguardo evidenzio che con la fatturazione elettronica la data di ricevimento certa esiste sempre e sarà quella indicata nella ricevuta di consegna emessa dal Sistema di interscambio.

NOTA 2: La data certa è conferita, nel caso delle fatture non elettroniche o altri documenti, dalla posta elettronica certificata (PEC) o da un timbro postale (per avere la ricevuta ci vuole la Raccomandata A/R). Senza la data certa sulla fattura (non elettronica) bisognerà rifarsi inevitabilmente sugli agli altri 2 riferimenti: ricevimento merce o prestazione servizio oppure data dell’accettazione/verifica conformità merce.

Misura degli interessi per ritardato pagamento 2019

Ogni sei mesi il Ministero dell’Economica pubblica i tassi di mora di riferimento applicabili, che si rifà al Tasso BCE. A questo tasso deve essere aggiunto l’8%.

Quindi il tasso di mora in vigore per il periodo 01.01.2019- 30.06.2019 è pari al 0%, quindi 0% + 8% = 8%. Nel caso di scadenze anteriori al 01.01.2019 si rende necessaria la consultazione dei tassi in vigore in precedenza.

Tabella degli interessi di mora dal 2002 ad oggi

Dal Al Tasso BCE Maggiorazione Totale
08-08-2002 31-12-2002 3,35 % 7 % 10,35 %
01-01-2003 30-06-2003 2,85 % 7 % 9,85 %
01-07-2003 31-12-2003 2,10 % 7 % 9,10 %
01-01-2004 30-06-2004 2,02 % 7 % 9,02 %
01-07-2004 31-12-2004 2,01 % 7 % 9,01 %
01-01-2005 30-06-2005 2,09 % 7 % 9,09 %
01-07-2005 31-12-2005 2,05 % 7 % 9,05 %
01-01-2006 30-06-2006 2,25 % 7 % 9,25 %
01-07-2006 31-12-2006 2,83 % 7 % 9,83 %
01-01-2007 30-06-2007 3,58 % 7 % 10,58 %
01-07-2007 31-12-2007 4,07 % 7 % 11,07 %
01-01-2008 30-06-2008 4,20 % 7 % 11,20 %
01-07-2008 31-12-2008 4,10 % 7 % 11,10 %
01-01-2009 30-06-2009 2,50 % 7,00 % 9,50 %
01-07-2009 31-12-2009 1,00 % 7,00 % 8,00 %
01-01-2010 30-06-2010 1,00% 7,00 % 8,00 %
01-07-2010 31-12-2010 1,00% 7,00% 8,00%
01-01-2011 30-06-2011 1,00% 7,00% 8,00%
01-07-2011 31-12-2011 1,25% 7,00% 8,25%
01-01-2012 30-06-2012 1,00% 7,00% 8,00%
01-07-2012 31-12-2012 1,00% 7,00% 8,00%
01-01-2013 30-06-2013 0,75% 8,00% 8,75%
01-07-2013 31-12-2013 0,50% 8,00% 8,50%
01-01-2014 30-06-2014 0,25% 8,00% 8,25%
01-07-2014 31-12-2014 0,15% 8,00% 8,15%
01-01-2015 30-06-2015 0,05% 8,00% 8,05%
01-07-2015 31-12-2015 0,05% 8,00% 8,05%
01-01-2016 30-06-2016 0,05% 8,00% 8,05%
01-07-2016 31-12-2016 0,00% 8,00% 8,00%
01-01-2017 30-06-2017 0,00% 8,00% 8,00%
01-07-2017 31-12-2017 0,00% 8,00% 8,00%
01-01-2018 30-06-2018 0,00% 8,00% 8,00%
01-07-2018 31-12-2018 0,00% 8,00% 8,00%

Per le transazioni aventi oggetto prodotti agricoli e/o alimentari, soggetti alla disciplina dell’art. 62/2012 (conv. L. 27/2012) ossia delle merci deteriorabili, è prevista una maggiorazione del 4% del tasso di interesse di mora “standard”. Prima del 04.07.2015 la maggiorazione era pari al 2%.

Come puoi notare è un tasso particolarmente gravoso per il cliente ritardatario: fargli presente che stai cominciando a computargli a suo carico gli interessi moratori, è sicuramente un modo per incentivarlo a saldarti il prima possibile.

Transazioni con la pubblica amministrazione

Nel caso di rapporti commerciali con le pubbliche amministrazioni i tempi di pagamento possono essere superiori a 30 giorni, ma in ogni caso non superiori ai 60 giorni. Ci sono inoltre delle discipline specifiche per gli interessi di mora nell’ambito degli appalti.

Considera che ultimamente stanno prevedendo alcuni interventi per cercare di contenere le difficoltà finanziarie dei fornitori/creditori causate dai ritardi di pagamento della Pubblica amministrazione.

Calcolo degli interessi di Mora

Utilizzando la funzione sotto riportata puoi calcolare facilmente gli interessi di mora maturati.

Nell’inserire i dati nella funzione tieni in conto delle informazioni sopra riportate.

Calcolo degli interessi di mora