Quali sono le modalità di presentazione del Mod. F24

Ci sono due macro-modalità per presentare un modello F24:

  1. Telematico
  2. Cartaceo o non telematico.

Per intenderci, la modalità cartacea, o non telematica, è quella che esiste da sempre: vai in banca o in posta con il modello F24 cartaceo che ti ha consegnato il commercialista e lo paghi.

Invece la modalità telematica è quella più innovativa di presentazione dei modelli F24, che in sostanza utilizza il canale internet per essere presentato all’Agenzia Entrate ed eventualmente addebitato direttamente in conto corrente.

Modalità esclusivamente telematica

La modalità esclusivamente telematica è prevista per:

  1. Tutti i titolari di Partita IVA
  2. Tutte i modelli F24 con crediti in compensazione anche per i non titolari di partita IVA (con una sola eccezione per i non titolari di Partita IVA: quando presentati presso gli Agenti della riscossione direttamente)

La delega F24 si può trasmettere in modalità telematica con le seguenti modalità:

  1. Con F24 WEB o F24 Online, utilizzabili con la propria utenza Fisconline o Entratel (se non sei ancora registrato puoi consultare la guida per persone fisiche all’articolo Come ottenere le credenziali Fisconline di Agenzia dell’Entrate in 8 passaggi (per Persona fisica) oppure per società/altri enti all’articolo Come accedere al cassetto fiscale della Società – prima parte: richiedere il PIN)
  2. Tramite i servizi internet banking degli intermediari della riscossione abilitati e convenzionati con l’Agenzia
  3. Tramite un intermediario abilitato (es. commercialista)

Titolari di Partita IVA

Il Titolare di  Partita IVA deve presentare tutti i modelli F24 con le modalità telematiche come sopra identificate. Al soggetto Partita IVA è quindi escluso l’utilizzo del canale tradizionale/cartaceo.

A partire dal 2017 (con il D.L. 50/2017, come chiarito dalla Risoluzione Agenzia Entrate n. 68/E) tutti i modelli F24 di soggetti Titolari di Partita IVA  con crediti in compensazione devono essere presentati con le modalità telematiche messe a disposizione dall’Agenzia Entrate. Quindi se hai un modello F24 che presenta somme nella colonna “importi a credito in compensazione“, devi necessariamente utilizzare i canali 1 e 3 di cui sopra. Escludendo in questo caso anche l’utilizzo della modalità Internet banking.

Ci sono solo alcuni crediti che vengono esclusi da questa regola, ad esempio il credito per Bonus Renzi. In generale i crediti in compensazione che si devono attenere a questa regola sono:

  1. il credito IVA annuale o infrannuale;
  2. i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali;
  3. i crediti relativi le ritenute alla fonte;
  4. i crediti relativi alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
  5. crediti relativi all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
  6. i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (vari crediti d’imposta).

Facoltà di presentazione in Banca, Posta, sportelli Agenzia Entrate -Riscossione

Solo per i NON TITOLARI di Partita IVA rimangono attive le modalità di pagamento non telematiche.

Per provvedere al versamento del modello F24 una persona fisica non titolare di Partita IVA può ricorrere alle seguenti modalità:

  1. contanti
  2. assegni bancari e circolari in Banca
  3. assegni bancari, circolari o vaglia cambiari presso l’ufficio dell’Agenzia Entrate – Riscossione
  4. carta Pago Bancomat presso banche e uffici dell’Agenzia Entrate – Riscossione dotati di terminali
  5. assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, o carta Postamat presso gli uffici postali.

Questo vale esclusivamente per le deleghe F24 che non contengano crediti in compensazione.

Se invece il modello F24 presenta:

  • crediti in compensazione ma saldo positivo a debito è necessario utilizzare le modalità telematiche stabilite da Agenzia Entrate;
  • crediti in compensazione e saldo pari a ZERO (0,00€), viene esclusa la modalità di presentazione tramite internet banking anche per le persone fisiche non titolari di Partita IVA.

L’unico caso in cui una persona non titolare di partita IVA può presentare la delega cartacea utilizzando un credito in compensazione (anche pari a ZERO) è quando viene presentata presso gli Agenti di riscossione.

Nella sostanza se sei una persona fisica senza Partita IVA e la delega F24 in tuo possesso presenta delle somme sotto la colonna “importi a credito in compensazione” del modello F24, dovrai anche tu attenerti ai nuovi vincoli imposti da Agenzia Entrate.

Codici Tributo F24

Se vuoi informazioni sui codici tributi inseriti nella tua delega puoi consultare la funzione Agenzia Entrate di cui ho parlato all’articolo seguente Le funzioni più utili del sito Agenzia Entrate senza Autenticazione: 1- Come e Quali Codici Tributo

Per ulteriori dettagli si rimanda alla pagina dedicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.