ATTENZIONE!

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Introduzione

Sta per essere operativa la cd. Web-Tax, imposta che si prefigge l’obiettivo di tassare le transazioni digitali di prestazioni di servizi effettuate tramite l’impiego di strumenti elettronici.

Sull’esatta definizione di quali saranno queste transazioni dovrà essere pubblicato un successivo decreto del MEF.

Precisazione: quella di cui discuto oggi è la disciplina prevista dalla Legge di Bilancio 2018 Nazionale. Argomento comune, ma differente, è quello della Web Tax di cui si sta discutendo a livello internazionale.

Data da cui sarà operativa

La tassazione verrà applicata solamente dal successivo 1 gennaio dalla pubblicazione di Decreto del MEF (quello che specificherà le transazioni oggetto di Web Tax). Il Decreto in questione dovrà essere emanato entro il 30 aprile 2018.

Probabile quindi che l’applicazione arrivi quindi dal 1 gennaio 2019.

Aliquota della Web Tax

L’imposta è prevista proporzionale e pari al 6% dell’ammontare dei corrispettivi ricevuto per la prestazione dei servizi, netti IVA.
Attenzione però al Credito d’Imposta!

Credito d’imposta

Ai soggetti passivi residenti in Italia e alle altre imprese Italiane è però riconosciuto un credito d’imposta pari all’ammontare di Web Tax versata, utilizzabile per gli altri versamenti sulle imposta sui redditi.

In caso di eccedenza si potranno poi impiegare tali somme in compensazione con:

  1. imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte riscosse da versamento diretto;
  2. IRAP;
  3. addizionale regionale IRPEF;
  4. contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e committenti;
  5. premi INAIL.

Le compensazioni ovviamente, devono essere presentate esclusivamente tramite canale telematico Entratel.

Soggetti esclusi a prescindere

Non sono soggetti alla Web Tax comunque i seguenti soggetti:

  1. imprese agricole;
  2. soggetti aderenti al regime forfettario ex Art. 1, commi 54-89 L. 190/2014;
  3. soggetti minimi ex Art. 27 D.L. 98/2011

Operazioni coinvolte

Si attendono le specifiche del MEF per un migliore inquadramento, ma per il momento l’unica definizione disponibile è la seguente:

quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione“.

Dall’attuale testo in discussione della Camera si applicherebbe alle prestazioni rese nei confronti:

  • sia di stabili organizzazioni non residenti;
  • e sia residenti operanti quali sostituto d’imposta.

Il concetto di Stabile Organizzazione è utilizzato in diritto tributario per identificare il soggetto passivo d’imposta in un determinato territorio e sottoporlo a tassazione.

Precisato questo, il fatto di andare oltre alla residenza delle S.O. significa cominciare “a prendersela” con chi volutamente si insedia in un paese a fiscalità privilegiata, o relativamente a lui conveniente.

Conclusioni

Tanto casino per complicarci sempre di più la vita.

Mettiamo da parte la scelta (discutibile) di intervenire in solitaria all’introduzione di una Web Tax.

La disposizione ha chiaramente lo scopo di colpire i soggetti che (in modi più o meno complessi) hanno sfruttato la legislazione o la situazione per riuscire a pagare meno imposte.

Quello su cui ora si discute oggi è: ma non è che di tutta questa storia ne pagano sempre i poveri piccoli onesti imprenditori (con adempimenti, versamenti e connesse sanzioni) e poi alla fine i soggetti che volevano essere “assillati” con queste previsioni si trovino un altra modalità per fare i loro comodacci?

Note Bibliografiche
Principale fonte di riferimento: Legge di Bilancio 2018: le novità per fisco e finanziamenti, Quotidiano IPSOA, articolo pubblicato il 1 dicembre 2017 redatto da Bruno Pagamici.