Le semplificazioni 2020 sulle Dichiarazioni d’intento
Sinteticamente le semplificazioni sono state:
- la cessazione dell’obbligo di annotazione della dichiarazione IVA degli estremi delle dichiarazioni d’intento ricevute;
- l’eliminazione dell’obbligo per gli esportatori abituali di inviare al proprio fornitore copia della dichiarazione d’intento trasmessa telematicamente;
- le sanzioni per i mancati adempimenti sulla verifica delle dichiarazioni d’intento da fisse diventano proporzionali all’imposta dovuta.
Nuovi obblighi per i fornitori degli Esportatori abituali
Ovviamente, non sono state previste delle semplificazioni “gratuite”, ma a queste si sono aggiunti dei nuovi obblighi a carico del fornitore dell’esportatore abituale.
Infatti è stato previsto specificatamente l’obbligo di indicare nella fattura emessa al cliente esportatore abituale:
- Indicazione del regime di operazione “non imponibile” ai fini IVA ex art. 8 comma 1 lettera c);
- Scelta del codice natura IVA nella fattura Elettronica N3;
- Indicazione degli estremi di ricezione da parte di Agenzia Entrate della dichiarazione d’intento.
Vecchi obblighi ancora in vigore per i fornitori dell’Esportatore abituale
Attenzione perché permane l’obbligo per i fornitori di verificare telematicamente delle dichiarazioni d’intento ricevute prima della applicazione del regime di non imponibilità in fattura ex art. 8 comma 1 lettera c). Senza tale verifica infatti non è corretto applicare la non imponibilità per ricezione di dichiarazione d’intento.
La funzione telematica è resa disponibile dall’Agenzia entrate, senza autenticazione, al link seguente Agenzia delle Entrate – Funzione Verifica dichiarazione d’intento.
Lo stato di fatto: ad oggi che fare?
La corretta (per non dire concreta) attuazione di queste modifiche è in attesa della pubblicazione di apposito provvedimento da parte di Agenzia Entrate. Quindi anche se la semplificazione è entrata in vigore al 1° gennaio 2020, di fatto ci “congela” tutti in uno stato di attesa.
Si attende l’apposito provvedimento L’Agenzia con tutti i chiarimenti necessari. Primo fra tutti: ma se non sono tenuto consegnare la dichiarazione d’intento e la ricevuta di trasmissione al fornitore, come fa lui in fattura ad indicare gli estremi di ricezione? Ho l’obbligo di comunicargli i riferimenti? E che semplificazione sarebbe se devo dargli tutti i dati comunque? Dovrei lasciare a lui il verificarsi nel cassetto fiscale la ricezione delle dichiarazioni d’intento?
Ovviamente non pare praticabile quest’ultima soluzione.
Consiglio prudenziale
In attesa consiglio di applicare ancora le regole previgenti di cui ho parlato all’articolo Verifiche ed adempimenti sulle Dichiarazioni d’intento ricevute .
In questo articolo è anche presente il link alla funzione di controllo di dichiarazioni d’intento di Agenzia Entrate, che rinnovo:
Agenzia delle Entrate – Funzione Verifica dichiarazione d’intento
Per questo consiglio prudenzialmente:
- agli Esportatori abituali di continuare a fornire le dichiarazioni d’intento e la ricevuta di trasmissione;
- ai fornitori degli Esportatori abituali, dopo la verifica telematica, di emettere già le fatture 2020 con le specifiche aggiornate sopra elencate.
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