L’Art. 2 del Decreto 18 aprile 2005 è la disposizione di riferimento per i limiti dimensionali necessari per taluni incentivi ed agevolazioni statali ed europei.

I  due requisiti di cui ai punti 2) e 1) delle tre categorie sottocitate sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

Piccole Medie Imprese cd. PMI

La  categoria delle micro-imprese, delle piccole imprese e delle medie imprese  (complessivamente  definita  PMI)  e’  costituita  da imprese che:

  1. hanno meno di 250 occupati, e
  2. hanno  un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro,oppure  un  totale  di  bilancio  annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Piccola impresa

Nell’ambito  della  categoria  delle PMI, si definisce piccola impresa l’impresa che:

  1. ha meno di 50 occupati;
  2. ha  un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Microimpresa

Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce micro l’impresa che:

  1. ha meno di 10 occupati;
  2. ha  un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo nonsuperiore a 2 milioni di euro.

 

Definizioni ai sensi del‘Art. 2 del Decreto 18 aprile 2005 

  1. per  fatturato,  corrispondente  alla  voce  A.1  del  conto economico  redatto  secondo  le  vigenti  norme  del  codice  civile,s’intende  l’importo  netto  del  volume  d’affari  che comprende gli importi  provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi   rientranti   nelle   attivita’  ordinarie  della  società’, diminuiti  degli  sconti  concessi sulle vendite nonche’ dell’imposta sul  valore  aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d’affari;
  2.  per  totale  di  bilancio  si  intende  il totale dell’attivo patrimoniale;
  3. per  occupati  si intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato   o   indeterminato,   iscritti   nel   libro   matricola dell’impresa e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il  vincolo  di  dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.  6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7:
  4. il  fatturato  annuo  ed  il  totale  di bilancio sono quelli dell’ultimo  esercizio  contabile chiuso ed approvato precedentemente la  data  di  sottoscrizione  della  domanda  di agevolazione;
  5. per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione  del  bilancio  le  predette informazioni sono desunte, per quanto  riguarda  il  fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata  e,  per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del  prospetto  delle  attività  e  delle  passività  redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974,  n.  689,  ed  in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
  6. il   numero   degli   occupati   corrisponde  al  numero  di unita-lavorative-anno  (ULA),  cioè  al  numero  medio  mensile  di dipendenti  occupati  a  tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo  parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.
  7. Il periodo da prendere in considerazione e’ quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera 1).
  8. Per  le  imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda  di  agevolazione  non  e’  stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria  e/o  dalla redazione del bilancio, non e’ stata presentatala  prima  dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il  numero  degli  occupati  ed  il  totale  dell’attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.