Cosa si intende per Regime Semplificato
Il Regime Semplificato è previsto dal art. 66 del D.p.r. 917/1986 e viene anche detto Regime per le imprese minori.
Si tratta di un regime fiscale che beneficia di alcune semplificazioni nella tenuta della contabilità ai fini IVA e di determinazione del reddito.
E’ il regime naturale di accesso per imprenditori individuali, professionisti, società di persone ed enti non commerciali.
Il regime non è accessibile, neanche per opzione, da parte di società di capitali (srl, srls, spa, sapa e cooperative) ed enti commerciali che hanno l’obbligo di tenere la contabilità ordinaria.
Condizioni del Regime Semplificato
Come dicevo Il Regime Semplificato è il regime naturale di accesso per:
- imprenditori individuali
- professionisti
- società di persone
- enti non commerciali
Questo significa che, costituendosi con tali forme giuridiche, una nuova attività può accedere automaticamente al Regime Semplificato.
Negli anni successivi al primo, tuttavia, la permanenza nel Regime semplificato dipende dal superamento del limite dei ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente. Questo vale per tutti i soggetti, tranne per i professionisti, per i quali, a prescindere dai compensi percepiti, potranno sempre rimanere nel Regime di contabilità Semplificata.
L’obbligo a passare in Contabilità ordinaria pertanto subentra se nell’anno precedente si superano ricavi o compensi pari a:
- 400.000 € nel caso di prestazioni di servizi;
- 700.000 € per tutte le altre attività (commercio ad esempio).
Nel caso di 1° anno di attività l’accesso al Regime naturale Semplificato deve essere valutato in base ai Ricavi ed i compensi presunti,proporzionando i limiti indicati ai mesi di attività (vedi Nota 1).
Vantaggi del Regime Semplificato
Le semplificazioni previste per il Regime Semplificato, o cd. delle Imprese minori sono:
- non è obbligatoria la tenuta del libro giornale, del libro inventario e delle scritture ausiliarie di determinazione del reddito e di magazzino;
- è sufficiente annotare i ricavi percepiti e le spese sostenute nel Registro cronologico o nel Registro incassi e pagamenti.
Questo significa che registrate le operazioni rilevanti per i fini IVA (fatture di vendita e fatture di acquisto), sarà sufficiente registrare gli altri costi ed i ricavi, non documentati da fattura, negli stessi registri tenuti per le normative IVA per adempiere a tutti gli obblighi di tenuta della contabilità in modalità semplificata.
Non sarà quindi necessario rilevare i movimenti bancari e tenere la contabilità di magazzino.
I costi deducibili e i ricavi tassabili nell’esercizio sono esclusivamente quelli previsti dalle disposizioni normative relative al Regime Semplificato.
Svantaggi del Regime Semplificato
Ci sono come sempre anche degli svantaggi nella tenuta di una contabilità “Semplificata”:
- la non deducibilità di alcuni costi non riconosciuti espressamente, come ad esempio di accantonamenti per rischi e oneri;
- il mancato monitoraggio dell’andamento patrimoniale e finanziario dell’attività.
In particolare su questo ultimo punto, c’è da dire che non vengono gestiti i crediti verso clienti e i debiti verso fornitori.
E’ vero, la contabilità per cassa richiede, senza opzione art. 18 comma 5 D.p.r. 600/73, la rilevazione di incassi e pagamenti.
Tuttavia questa rilevazione non avviene gestendo una vera e propria posizione del cliente e del fornitore. Ad esempio non sarà possibile avere:
- il quadro complessivo dei crediti e dei debiti aperti alla data;
- l’estrazione degli estratti conto cliente e fornitore;
- il controllo dato dalle quadrature bancarie periodiche;
- la certa corrispondenza fra incassi e pagamenti dovuto alle rilevazioni dei movimenti bancari in contabilità ordinaria.
Se l’azienda avesse necessità di avere – magari periodicamente – queste informazioni, l’unica alternativa valida è optare per la tenuta della contabilità ordinaria.
Regime semplificato misto cassa-competenza dal 2017
Il nuovo Regime Semplificato prevede una generale determinazione del Reddito secondo un criterio di CASSA, quindi rientreranno nel calcolo:
- Ricavi e compensi percepiti (incassati);
- Costi e spese sostenute (pagate).
A questa regola generale sono previste solo alcune specifiche eccezioni, che seguono la regola della COMPETENZA, le principali sono:
- ammortamenti;
- canoni leasing;
- perdite di beni strumentali e perdite su crediti;
- plusvalenze e sopravvenienze attive e passive;
- prestazioni di lavoro;
- spese relative a più esercizi, cd. pluriennali.
Questo comporta la necessità di rilevare in contabilità semplificata, oltre alle fatture di acquisto e vendita, anche i singoli incassi e pagamenti.
Le rilevazioni che seguono i criteri di CASSA devono essere effettuate entro 60 giorni, mentre quelle che seguono la regola della COMPETENZA entro il termine di presentazione della Dichiarazione dei redditi. (vedi Nota 2)
Deduzioni forfettarie ulteriori per alcune attività
E’ inoltre previsto il riconoscimento di una ulteriore deduzione forfettaria dal reddito per chi svolge le seguenti attività:
- intermediari e rappresentanti di commercio;
- somministrazione di alimenti e bevande;
- prestazioni alberghiere.
Opzione Art. 18 D.p.r. 600/73
Per evitare questi adempimenti ulteriori è possibile esprimere un opzione in Dichiarazione IVA annuale. L’opzione è quella prevista dall’art. 18 comma 5 D.p.r. 600/73 ed ha un vincolo di permanenza di 3 anni.
In questo caso si attiverebbe la presunzione assoluta che le fatture di vendita e di acquisto registrate ai fini IVA siano anche già incassate e pagate.
Rimanenze finali
Non vengono considerate nella determinazione del reddito le rimanenze iniziali e finali di merci, lavori in corso su ordinazione e titoli nel calcolo.
Coerentemente con il fatto che il contribuente semplificato non è tenuto il soggetto in contabilità semplificata a tenere il Libro inventari e la contabilità di magazzino.
Attenzione però, nonostante tale previsione, esiste l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi e nel modello ISA (ex studi di settore) l’importo complessivo delle rimanenze finali di fine esercizio.
Nota 1: Ho omesso volutamente alcune considerazioni per semplificare l’esposizione. In alcuni casi particolari la presunzione di superare predetti limiti nel 1° anno di attività precluderebbe l’accesso al regime di tenuta della contabilità semplificata. E’ sempre importante valutare il proprio caso insieme al proprio Commercialista.
Nota 2: Il termine di rilevazione dei 60 giorni non opera per le fatture di acquisto ricevute e le fatture di vendita emesse, queste seguono sempre prioritariamente le regole IVA dettate dall’art 23 D.p.r. 633/72, fatto salvo quanto previsto congiuntamente dall’art. 19 D.p.r. 633/72 in termine di detraibilità IVA.
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