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Debutto della fatturazione elettronica
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Chi coinvolge

La fatturazione elettronica dal 01.01.2019 diventerà obbligatoria per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuata:

  • Fra due operatori possessori di Partita IVA (cosiddetto anche Business to Business o B2B)
  • Fra un operatore possessore di Partita IVA e il consumatore finale (cosiddetto anche Business to Consumer o B2C)

Questo ultimo aspetto è quello che crea le maggiori problematiche operative fra i piccoli commercianti o per chi svolge servizi a soggetti privati.

Vantaggi della fatturazione elettronica

  • eliminazione della carta: meno ingombro e meno costi

  • sprint alla digitalizzazione di massa

  • accorciamento dei tempi di ricevimento delle fatture

  • abolizione dei Registri IVA per i soggetti in contabilità semplificata

  • consultazione online per tutti, privati cittadini e operatori economici

  • eliminazione dell’adempimento della comunicazione dati fatture emesse e ricevute (ex spesometro)

Svantaggi della fatturazione elettronica

  • aumento dei costi per l’acquisto di software

  • implementazione di nuove procedure di controllo

  • tempi di ricezione delle ricevute di consegna dal SDI

  • Obbligo della tenuta Registri IVA per i soggetti in contabilità ordinaria

  • autenticazione macchinosa per la consultazione online

  • adempimenti correlati al rispetto del GDPR sulla Privacy

  • nuovo adempimento per le operazioni estere: cd. Esterometro

Cosa offre l’Agenzia delle Entrate gratuitamente

L’Agenzia delle Entrate fornisce una serie di servizi gratuiti per:

  1. Compilare, emettere e trasmettere le fatture attive ai propri clienti;
  2. Ricevere e consultare le fatture passive ricevute dai propri fornitori;
  3. Conservare in modo sicuro ed inalterabile nel tempo le fatture elettroniche.

Sono diversi gli strumenti che L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione del pubblico:

  1. Procedura WEB tramite il portale Fatture e Corrispettivi: per potervi accedere è tuttavia necessario avere le chiavi Fisconline, identità SPID o CNS.
  2. Software scaricabile su PC
  3. App tablet o Smartphone chiamata Fatturae, scaricabile dallo Store delle App Android o Apple.

La stessa Agenzia delle Entrate nella Guida ufficiale pubblicata sul sito (al link seguente: Guida ufficiale Fatturazione elettronica Agenzia Entrate ) ammette che tali procedure sono adatte solamente ai piccoli operatori che non dispongono di un software apposito per la gestione della fatturazione.

Questo, a parere mio, principalmente a causa della macchinosa procedura di autenticazione e di compilazione che ancora caratterizza tali procedure dell’Agenzia delle Entrate.

Rapporti fra FatturaPA e Fatturazione elettronica fra privati

Quindi le fatture elettroniche dal 01.01.2019 saranno le stesse che già emettevamo verso la Pubblica Amministrazione?

No, i due concetti e i due procedimenti rimangono distinti e differenziati. Infatti, anche le regole di riferimento sono diverse e te le propongono qui sotto:

  • Fattura elettronica fra privati: sono sottoposte alle regole definite nel provvedimento n. 89757 del 30.04.2018 (link seguente: Provv. 89757 del 30.04.2018);
  • Fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione: sono sottosposte alle regole del Decreto Ministeriale 55/2013 e del portale D.M. 55/2013 Fattura PA

Cosa cambia fra fattura cartacea e fattura elettronica?

  1. La necessità di disporre di un dispositivo elettronico connesso ad internet: la principale differenza è che dovrai disporre di un pc, tablet o smartphone per produrre la fattura in formato XML e trasmetterla prontamente al Sistema di Interscambio (SDI)
  2. Il Sistema di Interscambio (SDI) riceverà tutte le fatture emesse dagli operatori economici ed effettuare automaticamente le seguenti operazioni:
    • Verificherà che siano presenti tutti i dati obbligatori ai fini fiscali, questi rimangono gli stessi della fattura cartacea, tranne per un elemento aggiuntivo: l’indicazione dell’indirizzo telematico per il recapito della fattura al cliente;
    • Controllerà immediatamente che la Partita IVA o il Codice fiscale del cliente siano esistenti ed attivi;
    • All’esito positivo dei passaggi precedenti consegnerà in modo sicuro la fattura al cliente- destinatario fornendo una “ricevuta di recapito” al soggetto emittente con data e ora di consegna del documenti.
  3. per la Fatturazione elettronica differita rimangono valide le regole vigenti (entro i 15 giorni del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione ex art. 21 comma 4 D.P.R. 633/1972) ciò significa che rimane anche l’obbligo di rilasciare al cliente al momento dell’operazione un Documento di trasporto (DDT) o similare, anche in formato cartaceo.

Soggetti esonerati

Gli unici esonerati dall’adempimento della fatturazione elettronica sono gli operatori:

  • in “regime di vantaggio” art. 27 comma 1 e 2 D.L. 06.07.2011 n. 98 convertito con modifiche dalla L. 15.07.2011 n.111
  • in “regime forfettario” art. 1 commi dal 54 al 89 L. 23.12.2014 n. 190

Per tali operatori rimane tuttavia la facoltà di aderire alla fatturazione elettronica fra privati.

I piccoli produttori agricoli di cui Art. 34 comma 6 D.P.R. 633/1972 non sono coinvolti nell’obbligo della fatturazione elettronica in quanto esonerati per legge all’emissione delle fatture.

E’ stato approvato l’emendamento che esclude per per il solo anno 2019 medici e farmacisti dall’obbligo della fatturazione elettronica. L’esclusione temporanea tuttavia riguarda le sole fatture emesse per le quali i soggetti già comunicato i dati relativi al Sistema Tessera Sanitaria.

Conclusioni

Quindi cosa succederà nel 2019? Probabilmente si assisterà ad un gran caos nei primi mesi nell’anno nuovo, poi cominceremo ad adattarci pian piano al cambiamento e finalmente (spero) nel secondo semestre 2019 ci saremo abituati. Forse fra un paio d’anni assisteremo ad un’effettivo incremento di efficienza gestionale fra operatori economici.