In che cosa consiste il Bonus Alberghi
Il Bonus Alberghi riconosce, sotto forma di credito d’imposta, il 65% delle spese sostenute per la riqualificazione e l’accessibilità della struttura.
Fino alla precedente versione il Bonus Alberghi era riconosciuto solo fino al 30% delle spese, quindi abbiamo un aumento significativo dell’incentivo con la nuova Manovra del 2017.
Quali strutture possono richiedere il Bonus Alberghi
Le “Strutture Alberghiere” che possono usufruire del Bonus devono:
- avere gestione unitaria;
- essere aperte al pubblico;
- essere composte da almeno 7 camere;
- il pernottamento offerto può essere situato in uno o più edifici;
- avere servizi centralizzati;
- fornire alloggio, eventualmente anche vitto ed altri servizi accessori;
- le strutture devono essere esistenti al 1 gennaio 2012.
Per l’agevolazione del Bonus Alberghi vengono considerate strutture alberghiere:
- Alberghi;
- Villaggi albergo;
- Residenze turistico alberghiere;
- Alberghi diffusi;
- Eventualmente quelli individuati dalle Leggi regionali;
- Vi rientrano anche le strutture che svolgono attività agrituristica (si veda L. 96/2006 e le normative regionali per le specifiche);
- Novità dl 2018 sono anche le strutture termali.
Per questi ultimi, a differenza delle altre strutture, il Bonus è accessibile solamente per le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2018.
Quali spese sono Agevolabili
Le spese, come anticipato, sono quelle relative alla riqualificazione e all’accessibilità della struttura alberghiera, ma solamente quelle con le seguenti finalità:
- Recupero del patrimonio edilizio;
- Riqualificazione energetica;
- Riqualificazione antisismica.
Volendo andare più nello specifico le spese oggetto del beneficio possono riguardare:
- Manutenzione straordinaria, come definita dalla lettera b), articolo 3, comma 1 del DPR 380/2001;
- Restauro e risanamento conservativo, lettera c) del articolo appena menzionato;
- Ristrutturazione edilizia della lettera d), sempre della medesima disposizione normativa;
- Eliminazione delle barriere architettoniche di cui L. N. 13/1989 e D.M. 236/1989, con finalità di incremento dell’efficienza energetica e della riqualificazione antisismica;
- Acquisto mobili e complementi d’arredo, n questi caso è condizione necessaria per il beneficio che le dotazioni o vengano mantenute fino al 8° periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese). Inoltre per utilizzare il beneficio per l’acquisto di mobili.
Per quanto riguarda le strutture termali il beneficio è accessibile anche per:
- Realizzazione di piscine termali;
- Acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
Per poter annoverare le spese sostenute in quelle del Bonus Alberghi è sempre necessario che la finalità sia:
- l’efficentamento energetico;
- la riqualificazione antisismica.
Ad esempio nel caso del Bonus sull’acquisto del mobilio: non è possibile far richiesta per le sole spese di acquisto dei mobili. Invece se ad un intervento antisismico viene combinato anche l’acquisto di nuovo mobilio, allora in questo caso è possibile aggiungerle per la richiesta del Bonus.
Determinazione del Bonus
Il Bonus è pari al 65% delle spese sostenute nei periodi di competenza 2017 e 2018.
Ripeto che, per le strutture termali il beneficio è possibile accedere al beneficio solamente per le spese sostenute nel 2018.
Limite Massimo del beneficio
Il Bonus Alberghi ha un limite di importo massimo pari a 200.000 euro. Quindi il massimo delle spese sostenibile per usufruirne pienamente è pari a 307.962,30 euro.
Come si accede al Bonus Alberghi
Per le spese sostenute nel periodo d’imposta 2017 la domanda deve essere presentata entro il 28 febbraio 2018. In questo caso saresti molto prossimi alla scadenza.
Situazione ben diversa è se stai valutando di sostenere queste spese nel 2018, perché avresti tempo per la presentazione della richiesta fino al 28 febbraio 2019.
Operativamente bisogna presentare una domanda, in via telematica o via PEC, al Ministero dei beni Culturali.
L’accettazione della domanda da parte del Ministero, o L ‘eventuale diniego, verrà comunicato entro 60 giorni, con l’indicazione dell’importo spettante.
Per l’effettiva assegnazione, vale l’ordine cronologico di presentazione della Domanda.
Per poter accedere al Bonus Alberghi le spese devono essere attestate alternativamente da:
- Presidente del Collegio Sindacale;
- Revisore Legale iscritto al Registro;
- Dottore commercialista;
- Consulente del Lavoro;
- Responsabile CAF.
Attenzione anche al fatto che il Bonus è alternativo e non cumulabile con altri benefici, fiscali e contributivi, che abbiano per oggetto le medesime voci di spesa.
Il Regime del Bonus Alberghi è quello “de minimis” del Regolamento UE n.1407/2013.
Utilizzo del Bonus Alberghi
Il Bonus Alberghi viene erogato nella forma di Credito d’imposta, quindi è utilizzabile in compensazione nel modello F24.
Precisamente dovrà essere utilizzato in due quote annuali di pari importo, ma solamente a partire dall’anno successivo rispetto a quello di realizzazione degli interventi.
Da ricordare che il credito d’imposta deve essere indicato invece nel Modello Redditi del periodo d’imposta in cui viene concesso il Bonus Alberghi. Va posta attenzione in dichiarazione: l’importo del credito non deve rientrare nell’imponibile ai fini delle imposte dirette e nemmeno nel calcolo del limite di deducibilità degli interessi passivi.
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