Cos’è il Regime Forfettario

Il Regime Forfettario è un regime fiscale e contabile semplificato, che riconosce sensibili agevolazioni sia nella determinazione del reddito e sia nella sua tassazione. È pensato per piccole imprese e lavoratori autonomi, ancor di più se “alle prime armi”.

Arriviamo a comprendere dove stanno le agevolazione e anche quali adempimenti sono invece da compiere.

Agevolazioni  amministrative del Regime Forfettario

  1. la fattura e lo scontrino emesso verranno emessi senza l’addebito dell’IVA;
  2. esonero dell’obbligo alla registrazione di fatture e corrispettivi (sia interne che intracomunitarie);
  3. nel caso di cessioni Intracomunitarie le stesse verranno trattate alla stregua delle cessioni interne;
  4. esonero dell’obbligo di registrazione delle fatture di acquisto;
  5. esonero dalla tenuta dei registri IVA;
  6. esonero dalla liquidazione IVA e dal relativo versamento (ad eccezione di quella prevista nel punto 5, sottopunto 4 dell’elencazione successiva);
  7. esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale;
  8. esonero della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute;
  9. esonero dalla comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.

Se anche non conosci questi adempimenti, te lo posso assicurare possono incidere molto sul lavoro di un commercialista.

Con il Regime Forfettario ti sto dicendo che, in sostanza, puoi spendere annualmente molto meno in parcelle professionali.

Se ti interessa avere delle informazioni in merito , contattami oppure senti l’opinione del tuo commercialista di fiducia!

Adempimenti del Regime forfettario

  1. La fattura deve riportare l’indicazione della dicitura “operazione in franchigia da IVA ai sensi dell’art 1 c. 54 e ss della L 190/2014”. Questo adempimento è richiesto per portare a conoscenza il vostro cliente la motivazione che sottende la non presenza dell’IVA;
  2. nel caso di cessioni intracomunitarie andrà riportata la dicitura in fattura “operazione che non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’art 41 c. 2 bis DL 331/93 conv. in L. 427/93”;
  3. numerazione e conservazione delle fatture di acquisto ed anche delle bollette doganali;
  4. integrazione delle fatture soggette a Reverse Charge;
  5. nel caso di superamento della soglia dei 10.000 euro di acquisti intracomunitari dovrà:
    1. anche qui integrarsi la fattura di acquisto ricevuta (con aliquota e importo IVA);
    2. iscriversi al VIES;
    3. compilare gli elenchi INTRASTAT (attenzione adempimento che non dovrebbe essere richiesto dal 2018!, dico dovrebbe perchè di questi temi stanno mettendo in discussione tutti i provvedimenti “semplificativi” adottati nell’ultimo anno e mezzo…..);
    4. versare l’importo IVA a mezzo F24 così determinato entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
  6. determinazione delle imposte dovute (ai fini IRPEF, addizionali regionali e comunali IRPEF ed IRAP) in misura proporzionale semplificata al 5% o al 15% in base ai casi (vedi paragrafo Tassazione nel Regime Forfettario).

Limiti da tenere in considerazione

  1. non è possibile utilizzare il plafond per l’acquisto di beni e servizi;
  2. le esportazioni sono ammesse con le regole ordinarie,  nei limiti dell’Art. 1 c. 58 lett e) L 190/2014;
  3. nelle importazioni non potete avvalervi della facoltà di non farvi applicare l’IVA e, nel caso, non sarà comunque detraibile l’imposta assolta, dovuta o addebitata;
  4. nel caso di prestazioni ricevute da soggetti non residenti (intra ed extra comunitari) si applicano le regole ordinarie della territorialità, quindi potrei trovarmi in due situazioni di massima:
    essere soggetto a IVA senza possibilità di detrarmi l’IVa pagata in taluni casi;
  5. rientrare nei casi delle operazioni non imponibili, il che richiede di integrare la fattura (aliquota e importo IVA) e versare l’imposta a mezzo F24 entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Condizioni per l’accesso

Fin qui può sembrare tutto rose e fiori, invece non è così. Per poter accedere a questo regime dobbiamo rispettare delle condizioni “dimensionali”. Ricordiamo che questo regime di vantaggio è pensato per la piccola impresa.

A questo scopo i limiti imposti sono i seguenti:

  1. costi attinenti alle prestazioni di lavoro non superiore a 5.000 euro (varie forme di lavoro da considerare, per dettagli vedersi Art 1 comma 54 e 56 L. 190/2014);
  2. costo complessivo di beni strumentali (al lordo degli ammortamenti) alla chiusura dell’esercizio non superiore a 20.000 euro.

Nel caso di un’attività appena costituita questi requisiti saranno solo presunti, nel caso di attività già avviata devono essere rispettati nell’anno precedente a quello di adozione.
è infatti possibile accedervi anche ad attività già iniziata con altro regime fiscale di appartenenza, in questo caso però nn è possibile avere il vantaggio dell’aliquota dell’imposta sostitutiva del 5% al posto del 15% – si veda paragrafo seguente Tassazione nel Regime Forfettario)

Reddito imponibile nel Regime Forfettario

Il reddito imponibile del regime forfettario non viene determinato in modo analitico, come solitamente avviene.
La vera Novità del regime forfettario è che va a determinare il vostro reddito da sottoporre a tassazione attraverso dei coefficienti di redditività. In parole povere si stabilisce che quanto ci guadagnate è pari a una percentuale prestabilita. Le percentuali sono variabili e dipendono dai settori di attività. Per citarne un paio abbiamo il 40% nell’industria alimentari e bevande e il 78% nei professionisti. Per dettagli vi consiglio di consultare l’Art. 1 c. 64 e 64 della L. 190/2014.

Tassazione nel Regime Forfettario

Arriviamo all’aspetto più interessante del Regime Forfettario: la tassazione.
La tassazione agevolata consiste nell’applicazione al reddito imponibile (come sopra definitivo) di una semplice imposta sostitutiva del 5% o del 15%. L’aspetto conveniente dell’imposta sostitutiva è che è onnicomprensiva di IRPEF, addizionali IRPEF comunali e regionali e addirittura dell’IRAP.

L’applicazione di una o l’altra percentuale dipenderà da:

  1. se siete nel regime da più di 5 anni, trascorsi i quali il regime agevolativo viene a diminuire i suoi effetti;
  2. se avete già costituito un attività imprenditoriale o professionale senza adottare da subito il Regime Forfettario di cui 190/2014;
  3. avete superato le soglie di ricavi previsti per il vostro settore di appartenenza, soglie chiaramente definite allo stesso modo del coefficiente di redditività forfettario (si veda il paragrafo Reddito imponibile).

Questo significa in sostanza che quando andrete ad identificare la vostra attività in un settore fra quelli definiti dalla L. 190/2014 andrete a definire sia quanto è presunto il vostro guadagno netto e sia quanto è il limiti di fatturato raggiungibile per rimanere alla tassazione del 5%.

Attenzione all’aspetto dell’identificazione perché vi sono differenze notevoli, vi consiglio di ottenere la consulenza di un commercialista per valutarne l’adozione.

Ex Regime Minimi vs Regime Forfettario

Il Regime Minimi era indubbiamente migliore del Regime forfettario attualmente previsto come regime agevolativo. La differenza sostanziale sta che il 5% dell’imposta sostitutiva (onnicomprensiva anche qui) veniva applicata alla differenza fra ricavi e costi. Veniva quindi permesso di calcolare una sorta di reddito d’impresa portando in deduzione tutti i costi sostenuti (corsi, trasferte, telefono e quant’altro, seppur con i limiti previsti per alcune di queste spese). Così non accade più con il passaggio al regime forfettario, in questo caso abbiamo una percentuale di redditività definita per settore di attività, punto e basta. In sostanza non è più scontato che sia conveniente sempre aderire al regime Forfettario.

Fatti bene i conti voi del Regime dei Minimi perché dovrete scegliere a breve: quando vi scaderanno i 5 anni di adesione al regime o al compimento del 35simo anno di età!

Conclusioni

Dato quanto esposto sul Regime Forfettario, nella valutazione del vostro caso ponete particolare attenzione a:

  1. identificare correttamente nella tabella fornita all’Art 1 della L. 190/2014, vengono di molto cambiate le condizioni e i vantaggi del Regime da un settore all’altro;
  2. valutate bene i costi che pensate di sostenere, perché anche qui se voi guadagnate meno rispetto ai coefficienti prestabiliti, potrebbe convenire accedere alle normali condizioni fiscali del vostro caso;
  3. prestate attenzione ai limiti di ricavi raggiungibili, se li superate potrebbe compromettersi il vantaggio di accedere a tale regime.

Un commercialista, analizzando la tua situazione, sarà in grado di consigliarvi o meno l’adozione del Regime Forfettario.

Spero di averti illustrato questo nuovo regime di agevolazione a piccole e nuove imprese,

Se hai qualche dubbio o vuoi pormi delle domande puoi usare lo spazio dedicato sottostante!

Note Bibliografiche

L’articolo è stato redatto facendo riferimento a quanto esposto nel Memento Pratico Fiscale 2017 – IPSOA-Francis Lefebvre aggiornato al 22 febbraio 2017, pag. 129-134 per la parte relativa all’impresa. Per la parte relativa alle professioni fare riferimento alle pag. 229-230 dello stesso memento.